Pensioni frontalieri: senatori Spinelli e Gelmetti (FdI) presentano emendamento per la tassazione transitoria del 5%
I Senatori Spinelli e Gelmetti di Fratelli d’Italia, hanno riproposto un emendamento alla legge di bilancio italiana per il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino.
Chiedono, in sostanza, che in via transitoria, a partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni erogate dall’Iss agli ex frontalieri italiani, siano soggette a una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta del 5%. Emendamento in attesa del parere del Mef e che venga anche risolta la questione relativa alla corretta applicazione della convenzione italo-sammarinese.
Nel documento all’esame della Commissione Bilancio del Senato si legge: ‘Le somme corrisposte in Italia da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5%.
Al comma successivo: “Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello
Stato senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 5%”.
Indicando poi dove reperire le risorse per fare fronte ai maggiori oneri di spesa, nel limite
massimo di euro 16 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028.