E’ stato pubblicato il Regolamento n. 7 del 24 giugno 2025 per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori durante i periodi di caldo estremo.
Il Decreto ha introdotto importanti novità. In presenza di condizioni climatiche con temperature sopra i 35 gradi o in situazioni di disagio del microclima, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare misure idonee, come:
a) pianificare le attività nelle ore più fresche della giornata, riducendo il lavoro nella fascia oraria più
calda (13.00 – 16.00), compatibilmente con le esigenze, le specificità dell’attività svolta e del
servizio erogato;
b) prevedere interruzioni dell’attività lavorativa con frequenza almeno oraria e con una pausa della
durata minima di cinque minuti, in ambienti freschi o, nel caso di attività svolte all’aperto,
ombreggiati;
c) assicurare la disponibilità di acqua fresca in quantità sufficiente e accessibile,
promuovendo l’assunzione di liquidi ogni 30 – 60 minuti;
d) istruire il personale circa i sintomi di disidratazione, colpo di calore, crampi da calore e
svenimento, e sulle corrette modalità di prevenzione e primo intervento;
e) dotare i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come previsto dalle norme
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
f) per chi lavora all’aperto i datori di lavoro pubblici e privati devono realizzare o mettere a disposizione aree ombreggiate, riparate dal sole diretto e nelle immediate vicinanze delle zone operative di accoglienza per i lavoratori durante le pause o in caso di malessere;
g) le aree ombreggiate possono essere fisse o mobili e devono essere proporzionate al numero di
personale presente, facilmente accessibili e dotate, ove possibile, di sedute e ventilazione naturale
o assistita;
h) i lavoratori devono essere sensibilizzati e informati al fine del riconoscimento precoce dei sintomi
dovuti dallo stress termico e sulle modalità di attivazione dei soccorsi.
Allo stesso tempo i lavoratori in caso di condizioni climatiche critiche, con temperature sopra i 35
gradi e situazioni di disagio del microclima, sono tenuti a:
i) segnalare tempestivamente eventuali proprie condizioni di fragilità, legate allo stress termico, al
Medico del Lavoro;
j) collaborare attivamente con il datore di lavoro o con i soggetti preposti alla sicurezza;
k) rispettare le pause previste durante l’attività lavorativa in condizioni estreme;
l) mantenere un’adeguata idratazione, anche in assenza di stimolo alla sete;
m) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi sintomo riconducibile a
stress termico da calore, come spossatezza, crampi, vertigini, nausea o eccessiva sudorazione.
Il regolamento prevede inoltre la segnalazione tempestiva al Dipartimento Prevenzione in caso di violazione da parte dei datori di lavoro degli obblighi previsti dalla stessa disposizione.